Entro oggi la dichiarazione annuale Iva
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Scade oggi, 30 aprile, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2018, relativa all’anno 2017.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- sono tenuti a tale adempimento i soggetti che nel 2017 erano in possesso del numero di partita Iva, in quanto:
a. esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica);
b. esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata;
c. associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni culturali non riconosciute che non hanno optato per le disposizioni di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398; - la dichiarazione dev’essere comunque presentata anche qualora i suddetti soggetti passivi nel corso del 2017:
a. non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;
b. non siano tenuti al versamento dell’imposta;
c. non abbiano svolto alcuna attività; d. abbiano effettuato solo operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9, del D.P.R. n. 633/1972; - abbiano effettuato operazioni non soggette ex art. 74, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni di rottami);
- sono inoltre obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva:
a. i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario;
b. gli eredi;
c. il curatore fallimentare;
d. le società incorporanti;
e. le società beneficiarie in caso di scissione; - tra i soggetti esonerati, vi sono – ad esempio – i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva, nonché i contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti (ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo decreto) ed abbiano effettuato solo operazioni esenti. Si tenga presente tuttavia che l’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (ex art. 48, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 oppure siano stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).
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