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Entro mercoledì 31 il versamento del diritto camerale (con la maggiorazione)

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Scadrà mercoledì 31 luglio il termine entro il quale dovrà essere versato il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con la maggiorazione dello 0,4 per cento da parte dei soggetti che non applicano gli ISA. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti che risultano:
    1. iscritti nel Registro delle Imprese (ancorché “inattivi”) alla data del 1° gennaio 2019 oppure iscritti in corso d’anno nel 2019;
    2. iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) alla data del 1° gennaio di ciascun anno, oppure che si iscrivono nel medesimo Repertorio in corso d’anno. In particolare, il diritto annuale va versato dai seguenti soggetti:
    • le imprese individuali;
    • le società semplici;
    • le società commerciali;
    • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
    • i consorzi e le società consortili;
    • gli enti pubblici economici;
    • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
    • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
    • le società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001);
  1. il diritto camerale è dovuto anche:
    1. per le unità locali di imprese residenti in Italia;
    2. per le unità locali e le sedi secondarie di imprese residenti all’estero. Per tali soggetti, il versamento va effettuato in favore della CCIAA della Provincia in cui tali entità hanno sede (art. 7, D.M. n. 359/2001);
  2. sono invece esonerati dal versamento del diritto camerale per l’anno 2019:
    1. le imprese (individuali e collettive) per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nel 2018, fatta eccezione per il caso in cui vi sia (e fino a quando non sia cessato) l’esercizio provvisorio dell’attività;
    2. le imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2018, purché abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del 30 gennaio 2019;
    3. le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione, purché abbiano proceduto a presentare la prevista domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro la data del 30 gennaio 2019;
    4. le società cooperative che ricadono nell’ipotesi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, e cioè che si trovano nella situazione di scioglimento per atto dell’autorità governativa, purché tale provvedimento di scioglimento sia stato assunto nel 2018;
    5. le start up innovative e incubatori certificati; in particolare, l’esenzione:
    • opera se sono mantenuti i requisiti per la qualifica di start up innovativa;
    • dura non oltre il quarto anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro;
  1. il versamento dev’essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: “3850-Diritto camerale”;
  2. per quest’anno, il diritto camerale è determinato sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota 21 dicembre 2018, n. 432856 .

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