Entro lunedì 21 ottobre il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel III trimestre
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Scade lunedì 21 ottobre (in quanto la scadenza originaria, 20 ottobre, cade di domenica) il termine entro il quale dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre di quest’anno. Al riguardo si precisa che:
- sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo;
- il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni diramate con la Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E;
- va utilizzato il codice tributo “2523”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
Si ricorda che il D.M. 28 dicembre 2018, riformulando l’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:
- il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.
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