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Entro lunedì 18 il versamento di Imu e Tasi

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Scadrà lunedì 18 giugno il termine per il versamento della Tasi.

Al riguardo si tenga presente che:

  1. sono tenuti al versamento i proprietari, titolari di altri diritti reali o detentori dell’immobile;
  2. va versata la prima o unica rata dell’imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell’anno precedente;
  3. il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente con il modello F24 oppure utilizzando l’apposito bollettino di c/c postale;
  4. a tal fine, l’Agenzia delle Entrate:
    1. con la Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E, ha istituito i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24:
      • 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
      • 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;
      • 3960: aree fabbricabili;
      • 3961: altri fabbricati;
    2. con la Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E sono stati istituiti i seguenti codici da utilizzare per il pagamento del tributo mediante il modello F24 EP:
      • 374E: fabbricati rurali ad uso strumentale;
      • 375E: aree fabbricabili;
      • 376E: altri fabbricati;
  5. la seconda rata 2018 (a saldo della prima) dovrà essere versata entro il 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica), prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2018, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il “Portale del federalismo fiscale” entro il 15 ottobre 2018 (il 14 cadrà di domenica), in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet entro il 29 ottobre 2018 (il 28 cadrà di domenica). Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 15 ottobre 2018, la seconda rata a conguaglio della prima andrà versata prendendo a riferimento le aliquote approvate nel 2017;
  6. in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, in tal caso:
    1. il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta dai comproprietari può essere assolto da uno solo di essi, “liberando” tutti gli altri dall’adempimento;
    2. in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere l’importo non versato a tutti i comproprietari, a prescindere dal soggetto inadempiente.

Entro lo stesso termine del 18 giugno va versata la prima rata (o l’importo in unica soluzione) dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2018.

Al riguardo si ricorda che:

  1. il versamento del tributo dev’essere effettuato alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale;
  2. i codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:
    • 3912: abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    • 3914: terreni;
    • 3916: aree fabbricabili;
    • 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale;
    • 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;
    • 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune;
  3. l’imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.

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