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Entro il 7 marzo l’invio della CU alle Entrate

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Scade il 7 marzo 2019 il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche (CU): si applica invece il termine del 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Tali termini sono stati confermati dalle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica, approvate – unitamente al modello – con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, n. 10664.

Si ricorda inoltre che:

  1. entro il prossimo 7 luglio, il sostituto d’imposta che nel 2019 ha prestato assistenza fiscale, è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2019, nonché i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3);
  2. attraverso la CU viene attestato l’ammontare complessivo dei seguenti emolumenti:
    1. redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti nel 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
    2. redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
    3. provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio (di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui è applicabile l’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    4. compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi (di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Finanziaria 1998);
    5. somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    6. corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto cui si applica l’art. 25-ter del citato D.P.R. n. 600/1973;
    7. indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (art. 17, comma 1, lettere d), e), f), del Tuir);
    8. corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi), di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    9. relative ritenute di acconto operate;
    10. detrazioni effettuate;
    11. redditi corrisposti nel 2018 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

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