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Entro il 31 ottobre la presentazione del modello Redditi da parte degli eredi

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Gli eredi di persone decedute nel 2017 o nel primo semestre del 2018 hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare – in via telematica – il modello Redditi: l’adempimento può essere effettuato sia direttamente, sia tramite intermediari.

Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate attraverso il suo profilo Twitter. Si ricorda che sono tenuti a presentare il modello Redditi persone fisiche 2018, con riferimento ai redditi 2017, i seguenti soggetti:

  1. lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2018), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite;
  2. lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, qualora erroneamente non siano state effettuate le ritenute o se non ricorrano condizioni di esonero;
  3. lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2018);
  4. lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (al riguardo le istruzioni indicano quale esempio i collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  5. contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte);
  6. lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro;
  7. contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva, che devono essere indicate nei quadri RT e RM.

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