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Entro il 30 settembre il versamento della prima o unica rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni

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Per effetto della proroga disposta dal decreto “Crescita”, al 30 settembre scadrà il termine per il versamento della prima o unica rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi; tale scadenza vale sia per i titolari di partita Iva, sia per i soggetti che ne sono sforniti.

L’art. 12-quinquies, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, infatti, ha disposto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva ed Irap, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Per effetto del successivo quarto comma del richiamato art. 12-quinquies, detta proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5115 e 116 del Tuir.

Si ricorda che la proroga al 30 settembre 2019 interessa tutti i contribuenti che, contestualmente:

  1. esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Di conseguenza, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzioni 28 giugno 2019, n. 64/E e 1° agosto 2019, n. 71/E), la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  1. applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

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