Entro il 20 gennaio il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2019
| News
Scade lunedì 20 gennaio il termine entro il quale dovrà essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2019. Al riguardo si precisa che:
- sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo;
- il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni diramate con la Risoluzione 9 aprile 2019, n. 42/E;
- va utilizzato il codice tributo “2524”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
Si ricorda che il D.M. 28 dicembre 2018, riformulando l’art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014, dispone quanto segue:
- il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- l’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
- le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in commento.
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024