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Entro giovedì 7 marzo l’invio della CU alle Entrate

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Scade giovedì prossimo, 7 marzo 2019, il termine entro il quale dovrà essere effettuato l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche (CU): si applica invece il termine del 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Tali termini sono stati confermati dalle istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica, approvate – unitamente al modello – con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, n. 10664.

Si ricorda inoltre che:

  1. entro il prossimo 7 luglio, il sostituto d’imposta che nel 2019 ha prestato assistenza fiscale, è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2019, nonché i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3);
  2. attraverso la CU viene attestato l’ammontare complessivo dei seguenti emolumenti:
    1. redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti nel 2018 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
    2. redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
    3. provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, corrisposte nel 2018, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio (di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114), assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui è applicabile l’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    4. compensi erogati nel 2018 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi (di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Finanziaria 1998);
    5. somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    6. corrispettivi erogati nel 2018 per prestazioni relative a contratti di appalto cui si applica l’art. 25-ter del citato D.P.R. n. 600/1973;
    7. indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (art. 17, comma 1, lettere d), e), f), del Tuir);
    8. corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi), di cui all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    9. relative ritenute di acconto operate;
    10. detrazioni effettuate;
    11. redditi corrisposti nel 2018 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Si ricorda che lo scorso 20 febbraio sono state aggiornate istruzioni e specifiche tecniche relative alla Certificazione Unica 2019.

L’integrazione principale riguarda la sezione “rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione di cui all’art. 51 Tuir”, in cui viene prevista la possibilità di inserire con il codice 40 il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

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