Entro giovedì 15 novembre la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva
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Qualora venga presentata entro giovedì 15 novembre, la dichiarazione di costituzione del Gruppo Iva avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 31 ottobre 2018, n. 19/E.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- il nuovo regime è stato introdotto dall’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), il quale permette di considerare come unico soggetto passivo ai fini dell’Iva l’insieme di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, purché vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (artt. 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972);
- i soggetti passivi – di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 – stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione e per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono essere considerati un unico soggetto passivo (“gruppo Iva”). Il Gruppo Iva, quindi, è un autonomo soggetto passivo d’imposta, in quanto tale titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo ed identificato, ai fini Iva, mediante un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al VIES;
- la partecipazione al Gruppo Iva comporta i seguenti effetti:
a. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva;
b. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva;
c. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva;
d. gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva.
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