Enti locali, pubblicato dal Cndcec lo schema di relazione dei revisori sul bilancio consolidato
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato lo schema di relazione dei revisori sul bilancio consolidato dei Comuni, relativo all’esercizio 2018.
Il documento – dopo aver ricordato che il bilancio consolidato è composto da Conto Economico consolidato, Stato patrimoniale consolidato e Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato – riepiloga la normativa applicabile al riguardo, e cioè:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e in particolare gli articoli 233-bis e 239, comma 1 , lettera d-bis;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e i principi contabili, con particolare riferimento all’allegato 4/4 (“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”);
- gli schemi di cui all’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Cndcec.
In materia si ricorda inoltre che:
- ai sensi dell’art. 233-bis, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato;
- per effetto dell’art. 15-quater del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019 (in tal senso è stato modificato l’art. 232 del D.Lgs. 267/2000);
- alla luce del nuovo contesto normativo, gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con apposito decreto ministeriale.
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