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ENC esenti IMU per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati

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L’art. 1, comma 71 , della Legge n. 213/2023 introduce una norma di interpretazione autentica relativa all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali, che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 2 ottobre 2023 n. 27761 e Cass. 12 maggio 2021 n. 12539).

L’art. 1, comma 759 , lett. g) della Legge n. 160/2019 vanno interpretate nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:

  • posseduti” anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, con modalità non commerciali; 
  • utilizzati anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

Le previsioni dell’art. 1, comma 71, della Legge n. 213/2023 hanno efficacia retroattiva.

Per beneficiare di tale esenzione è dunque necessaria la compresenza di:

Requisiti per l’esenzione Descrizione
Requisito soggettivo
  • il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come “ente non commerciale” ex art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR;
Requisito oggettivo
  • l’utilizzo dell’immobile, da parte dell’ente non commerciale possessore, per lo svolgimento:
    • delle attività istituzionali elencate all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16, lett. a), della Legge n. 222/85);
    • con modalità non commerciali (ai sensi degli artt. 3  e 4 del D.M. n. 200/2012).

N.B. Anche per l’immobile nel quale non vengono esercitate attualmente le attività istituzionali ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92, purché al contempo:

  • l’immobile risulti strumentale allo svolgimento di tali attività;
  • il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.

L’esenzione dall’IMU è quindi garantita anche per gli immobili che l’ente non commerciale proprietario (o titolare di diritti reali di godimento) concede in comodato (art. 1, comma 71, lett. a), della Legge n. 213/2023 ).

Per godere dell’esenzione, è necessario che al contempo:

  • l’immobile sia concesso in comodato ad altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente (soggetto passivo IMU);
  • l’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92, con modalità non commerciali.

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