Emittenti locali: stabilite le modalità di presentazione delle domande
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È stato pubblicato il decreto 13 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico contenente gli elenchi delle emittenti radiotelevisive locali che possono presentare domanda di accesso al contributo straordinario “Fondo emergenze emittenti locali”, con l’indicazione degli importi spettanti ai soggetti beneficiari che si impegnino a mettere a disposizione gli spazi informativi secondo le modalità previste dal D.M. 12 ottobre 2020.
La misura è prevista dall’art. 195 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- i soggetti presenti negli elenchi, che intendano beneficiare del contributo in esame, devono inviare un’apposita domanda firmata digitalmente al Mise mediante l’apposita funzionalità pubblicata sulla piattaforma SICEM;
- all’atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione per la diffusione dei messaggi il numero minimo degli spazi informativi previsti nell’Allegato al decreto in commento;
- in fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi precisando la sequenza dei passaggi giornalieri e l’indicazione dell’orario. Il piano di messa in onda dovrà riferirsi al periodo compreso tra la scadenza del termine di presentazione della domanda e il 30 aprile 2021, con una durata complessiva minima di diffusione di 60 giorni, così articolati:
– minimo 10 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso tra la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande e il 31 dicembre 2020;
– minimo 30 giorni anche non continuativi di diffusione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021;
– minimo 20 giorni, anche non continuativi, di diffusione nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021; - tramite gli Ispettorati Territoriali, saranno effettuati controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i 3 mesi successivi alla data di trasmissione.
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