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Emanato il decreto per la fornitura dei dati per le locazioni brevi

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L’art. 13-quater, comma 2, del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) ha istituito una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare tale codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.

Per l’omesso adempimento si applica una sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro. Ora, con un decreto interministeriale dell’11 novembre 2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) viene data attuazione a tale norma, e pertanto vengono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’Interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’art. 109, comma 3, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), all’art. 19-bis, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali, mentre i Comuni utilizzano i dati ricevuti ai fini di monitoraggio e per lo svolgimento dell’attività di accertamento.

Questi i termini relativi ai dati riferiti al 2020, aggregati per annualità:

  • entro il 31 gennaio 2021, tali dati saranno resi disponibili dal Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 30 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i dati ai comuni presenti nel apposito elenco (inviato dal Mef).

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