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Effetti dell’estinzione della “Cassa” di previdenza

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Nel presupposto che la Cassa costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti assicurativi iscritti e poi “estinta” possa procedere alla devoluzione a favore del Fondo X delle quote destinate agli agenti aderenti alla stessa e poi irreperibili, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo possa avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme.

Verificata questa condizione, non potendo costituire reddito per gli stessi agenti che non avranno l’effettiva disponibilità delle somme, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 71/2024 .

La questione analizzata dall’Agenzia delle Entrate prende spunto da apposita istanza di interpello, con la quale l’Istante (”Cassa”) ha dichiarato di essere un’associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti.

Nel corso del 2022, gli Agenti iscritti hanno acconsentito allo scioglimento della Cassa per l’impossibilità della stessa di continuare a perseguire le finalità per le quali era stata costituita (cfr. Verbale del Comitato amministratore) e il Comitato Amministratore, nella stessa data, ha provveduto alla nomina del Comitato di liquidazione.

Dall’istanza risulta che il Comitato di liquidazione ha provveduto a liquidare agli aventi diritto gli importi di loro spettanza al pari di quanto sarebbe accaduto se avessero abbandonato l’attività agenziale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, chiudendo le relative posizioni accese presso la Cassa e ponendo in essere i relativi adempimenti fiscali (prelievo e versamento delle ritenute d’acconto).

L’Istante precisa che sono residuate le posizioni facenti capo a 25 Agenti risultati irreperibili e che il Comitato di liquidazione ha deciso di versare al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della Legge n. 266 del 2005 (di seguito ”Fondo”), le somme relative a tali posizioni che derivano dai contributi degli iscritti e che sono stati investiti in polizze.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se sulla parte imponibile degli importi che saranno devoluti al citato Fondo, sia tenuto ad operare e versare le ritenute di acconto previste dal D.P.R. n. 600/73, art. 25. Sebbene le somme non entreranno materialmente nella disponibilità degli aventi diritto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate è proprio quest’ultima la condizione che fa la differenza ai fini della trattenuta. Infatti, nel presupposto che la Cassa possa procedere alla descritta devoluzione a favore del Fondo citato e comunque solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire le suddette somme, non potendo costituire reddito per gli stessi (non c’è una materiale possibilità di fruizione del reddito) all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

Nella risposta viene altresì precisato, circa l’estinzione dell’associazione che, come concluso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 21 settembre 2021, n. 25451 , « in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che ”hanno agito in nome e per conto dell’associazione” e, dunque, nei confronti, in particolare, dell”’ultimo” legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale».

Si fa riferimento alla responsabilità solidale anche per le obbligazioni, anche tributarie, assunte in questo caso dall’associazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile «Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione».

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