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Edifici “collabenti” compresi nel Superbonus

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello 9 settembre 2020, n. 326, ha precisato che il Superbonus del 110 per cento – introdotto dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) – si applica anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”).

A conferma di tale conclusione, l’Agenzia richiama un passaggio della Circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, laddove si chiarì – con specifico riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 – che tali misure spettano anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella richiamata categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, essendo manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. la destinazione F/2 – Unità collabenti, è attribuibile per gli immobili che riguardano sia abitazioni sia fabbricati produttivi, quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale;
  2. con la Nota n. 29439/2013, la Direzione centrale catasto e cartografia ha chiarito che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale o non è individuabile e/o perimetrabile;
  3. il Comune ha facoltà di produrre sempre, anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F/3 – Unità in corso di costruzione ed F/4 – Unità in corso di definizione, segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  4. le unità immobiliari collabenti, iscritte nella categoria catastale F/2, non determinano l’obbligo di versamento dell’Imu e della Tasi.

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