“Ecotassa”, la Cassazione conferma la potestà legislativa esclusiva dello Stato
La disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica (cosiddetta “ecotassa”) spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e di conseguenza l’esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale: lo ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 31 luglio 2019, n. 20614.
Si ricorda che secondo un costante orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, “l’ordinamento conosce anche casi nei quali non c’è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria” e in tale “categoria di ipotesi rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all’obbligo di pagamento dell’ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull’utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere” (Cass. Sent. 22 settembre 2011 n. 19311 e 7 giugno 2019 n. 15443).