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Ecobonus, la fattura emessa dal fornitore deve indicare l’intero corrispettivo dovuto

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La base imponibile della cessione del credito d’imposta pari alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) comprende l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e, quindi, anche l’importo relativo al credito ceduto al cedente-fornitore. Pertanto:

  1. ai fini della fatturazione l’importo del credito ceduto non può essere dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni;
  2. la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto. Relativamente alle modalità di pagamento delle spese detraibili, si deve fare riferimento al D.M. 19 febbraio 2007, il quale – in attuazione dell’art. 1, comma 349, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – ha stabilito le modalità operative della misura in esame.

I principi che precedono sono stati affermati dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 luglio 2019, n. 309 . Si ricorda inoltre che il Provvedimento direttoriale 18 aprile 2019, n. 100372/2019, ha:

  • stabilito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
  • disciplinato la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui all’art. 14, comma 2-quater, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3;
  • approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito. Per quanto riguarda in particolare, gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, si prevede che:
    a. i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi da Irpef, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure di altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
  • tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai “no tax area”, possono cedere tale credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati.

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