Ecobonus, entro domani 12 luglio la comunicazione della cessione del credito
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Scade domani, 12 luglio, il termine entro il quale trasmettere i dati relativi alle cessioni del credito d’imposta (corrispondente alla detrazione spettante) per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 in relazione agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Detto termine è stato fissato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019, n. 100372.
Devono essere indicati:
- la denominazione e il codice fiscale del cedente;
- la tipologia di intervento effettuata;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’importo complessivo del credito cedibile (che è pari alla detrazione spettante);
- l’anno di sostenimento della spesa;
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica;
- la denominazione e il codice fiscale del cessionario;
- la data di cessione del credito;
- l’accettazione da parte del cessionario;
- l’ammontare del credito ceduto.
Il citato Provvedimento n. 100372/2019, in particolare, ha:
- stabilito le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari;
- disciplinato la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui all’art. 14, comma 2-quater, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3;
- approvato il modello per la comunicazione della cessione del credito.
Per quanto riguarda in particolare, gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, si prevede che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi da Irpef, possono cedere il credito corrispondente alla detrazione a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure di altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione diversi dai “no tax area”, possono cedere tale credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati.