Ecobonus e sismabonus, credito cedibile anche parzialmente a soggetti diversi e in tempi diversi
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Il credito d’imposta ecobonus e sismabonus può essere ceduto anche parzialmente a favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito stesso, o parte di esse (che peraltro non saranno cedibili): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 8 maggio 2020, n. 126.
Nel medesimo documento è stata inoltre affermata la possibilità di cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione: ad esempio, nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi. Resta fermo che:
- il cessionario (o i cessionari, in caso di cessioni parziali del credito a favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l’originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente;
- il cessionario (o i cessionari, in caso di cessioni parziali del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- con il Provvedimento direttoriale 28 agosto 2017, n. 165110, furono dettate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies, del medesimo D.L. 63/2013;
- con il Provvedimento direttoriale 18 aprile 2019, n. 100372/2019, furono dettate le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.
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