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Ecobonus e omessa comunicazione ENEA: “remissione in bonis” per sbloccare la detrazione

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Il recente orientamento espresso dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022, inizia a mietere i primi effetti con imprese che iniziano a rifiutare i pagamenti ad alcuni professionisti con la motivazione che le comunicazioni all’ENEA, relative ad interventi agevolabili con l’ecobonus al 65% (ad esempio, installazione di impianti di condizionamento e di caldaie), sono state effettuate oltre il termine di 90 giorni.

Con l’ordinanza in argomento la Suprema Corte si è espressa sulla controversa questione relativa alla natura decadenziale dell’omessa comunicazione dell’Enea Ecobonus entro i termini sopra individuati, mettendo ordine tra i precedenti giurisprudenziali di merito che si erano espressi con orientamenti:

  • talvolta favorevoli alla perdita della detrazione (cfr. CTP Novara 6 febbraio 2017, n. 24/2/17 o CTI Trento 15 febbraio 2021 n. 20/1/21);
  • talvolta contrari, valorizzando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. CTR Milano 10 marzo 2015, n. 853/19/15, n. 2181/19/18 e 5 dicembre 2018 n. 5330/9/18, CTP Lecce 179/01/2018 e CTR Toscana 3 novembre 2020 n. 790/5/2020).

Ebbene, con riferimento all’ambito applicativo dell’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 i giudici di Piazza Cavour hanno sposato il primo dei due orientamenti, adottando perciò la linea più restrittiva.

Una tale interpretazione risulta giustificata sulla base delle previsioni contenute nell’art. 4, comma 1-bis del D.M. 19 febbraio 2007 (in vigore all’epoca dei fatti oggetto della causa), il quale prevede che “i soggetti che intendono avvalersi della detrazione” in argomento sono tenuti a “trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori”.

La norma afferma quindi chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro i termini previsti costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Di qui, i rifiuti che in questi mesi stanno iniziando ad arrivare rispetto ai pagamenti connessi alla cessione dei relativi crediti in caso di comunicazione tardiva.

Con circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, quesito 2.2, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che la c.d. “remissione in bonis” è applicabile anche in caso di mancato invio all’Enea della documentazione relativa agli interventi ammessi di risparmio energetico entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tale istituto permette al contribuente di sanare gli omessi adempimenti di natura formale a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi o ispezioni.

Il contribuente che volesse beneficiare della “remissione in bonis” dovrà:

  • effettuare la comunicazione entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l’invio della documentazione;
  • versare con il Mod. F24 (codice tributo 8114) la sanzione “fissa” di euro 250,00 (importo non compensabile).

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