Ecobonus e bonus facciate: IVA indetraibile tra le spese agevolabili anche per la cessione del credito
In caso di impresa con pro-rata di detraibilità dell’IVA, l’Ecobonus e il Bonus facciate spettano per la quota di IVA indetraibile non soltanto in caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi ma anche in caso di esercizio dell’opzione per la cessione a terzi del relativo credito d’imposta. È questo l’importante chiarimento reso con la Risposta ad interpello n. 212/E del 13 febbraio 2023 .
Nell’ambito del Superbonus la possibilità di considerare ‘‘agevolabile’’ anche l’importo dell’IVA non detraibile è prevista dall’articolo 119, comma 9-ter, del Decreto “Rilancio’, ai sensi del quale “l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente’’.
Secondo quanto chiarito dalle Entrate, tuttavia, la disposizione non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus come, nel caso di specie per interventi agevolati con Ecobonus e Bonus facciate, per i quali tornano applicabili le disposizioni ed i principi generali chiarite dall’Agenzia stessa (cfr. circolare n. 23/E/2022 e Risposta ad interpello n. 118/E/2022).
In tema di reddito d’impresa, in particolare, l’importo dell’IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell’attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti (art. 110, comma 1, lettera b) del TUIR).
Pertanto, per la società deve ritenersi possibile conteggiare l’IVA indetraibile:
- sia ai fini della determinazione dei bonus edilizi prospettati,
- che del relativo credito d’imposta da cedere a terzi ai sensi dell’art. 121, lettera b), del Decreto “Rilancio”.