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È possibile il pagamento rateale a fronte della cessione dei bonus edili?

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Posso cedere il mio credito superbonus ed essere pagato a rate? Tale scelta potrebbe comportare una violazione di legge? È questa una domanda che molto spesso i contribuenti si pongono, ma, ad oggi, ancora nessun chiarimento ufficiale è stato fornito dall’Agenzia delle entrate. Può tuttavia ritenersi che, entro alcuni limiti, detta forma di pagamento rateale possa ritenersi ammessa. Ma andiamo con ordine.

In primo luogo va ricordato che, in forza della normativa attualmente vigente, soltanto la prima cessione può essere liberamente effettuata a qualsiasi soggetto, mentre le tre ulteriori cessioni devono essere riservate a favore dei soggetti vigilati, con possibilità di ulteriore cessione a correntisti che siano diversi dai consumatori o utenti.

Nell’ambito della prima cessione, inoltre, non si ritiene che il pagamento del corrispettivo possa assumere rilievo ai fini della spettanza della detrazione: è vero che la disciplina del superbonus, così come quella degli altri bonus edilizi, correla, almeno per i soggetti diversi dagli imprenditori, l’effettivo pagamento delle somme alla spettanza delle detrazioni, ma tale profilo riguarda ovviamente il versamento degli importi dovuti a fronte degli interventi edilizi effettuati e non quelli scaturenti dalla successiva cessione del credito.

Vi è però un ulteriore aspetto che va considerato (o che, almeno, andava considerato fino a qualche giorno fa), ovvero il grado di responsabilità dei cessionari dei crediti d’imposta.

Come noto, con un primo intervento, operato con la legge di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 dell’art. 121 D.L. 34/2020 e l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che fossero stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste.

A fronte della modifica normativa era stata pubblicata la circolare 33/E/2022, ad integrazione dei precedenti chiarimenti offerti con la circolare 23/E/2022, con la quale erano stati individuati alcuni indicatori per la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione.

Per quanto in questa sede di interesse assumeva rilievo, tra l’altro, il richiamo, nell’ambito della circolare 23/E/2022, alle “anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti”.

Prevedere, ad esempio, il pagamento degli importi a rate dopo il “recupero” della singola rata nel modello 730, pertanto, pur non rappresentando una condotta di per sé contraria alle norme di legge, poteva far scattare un “campanello d’allarme”.

Oggi, tuttavia, è intervenuto il D.L. 11/2023 che, come noto, da un lato ha completamente bloccato le cessioni dei “nuovi” crediti legati alle detrazioni edilizie, ma, dall’altro, ha anche rivisto le norme in materia di responsabilità prevedendo che il concorso nella violazione sia in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari in possesso della documentazione prevista.

Tra questi documenti figurano anche le “fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime”: deve però ritenersi che detti documenti riguardino il sostenimento delle spese a fronte dell’intervento edilizio e non l’importo della singola cessione.

Tutto quanto sopra premesso non può da ultimo essere ignorato che, in ambito civilistico, la cessione del credito, così come qualsiasi altro contratto di natura consensuale, si perfeziona con il consenso delle parti, non essendo necessario che tutte le obbligazioni (tra le quali quella di pagamento) siano tempestivamente adempiute. Anche se il pagamento, pertanto, è previsto successivamente, può ritenersi che il contratto si perfezioni alla data di stipula dell’accordo.

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