È online il sito dell’Enea per trasmettere i dati relativi alle detrazioni fiscali
È online il portale ristrutturazioni2018.enea.it, per la trasmissione all’Enea delle informazioni necessarie per poter usufruire della detrazione fiscale del 50%, prevista dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, riconosciuta per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di energia, realizzati a partire dal 2018.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi – la cui data di fine lavori (attestata da collaudo delle opere, certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 – il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), intervenendo sul D.L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 16, comma 2 bis, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati con l’obiettivo di consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi.
Enea ha anche predisposto – d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate – una “Guida rapida alla trasmissione” dei dati necessari.
Si ricorda inoltre che per effetto della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205):
- è stata ridotta al 50 per cento la detrazione prevista per:
– interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
– schermature solari;
– caldaie a biomassa;
– caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue n. 811/2013; - le caldaie a condensazione possono tuttavia accedere alle detrazioni del 65 per cento se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (cioè appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02);
- è confermata l’aliquota del 65 per cento per:
– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
– pompe di calore;
– sistemi di building automation;
– collettori solari per produzione di acqua calda;
– scaldacqua a pompa di calore;
– generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; – generatori d’aria a condensazione; - l’aliquota del 65 per cento si applica anche ai micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100mila euro;
- sono confermate le detrazioni del 70 e del 75 per cento per gli interventi condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80 per cento. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85 per cento, con un limite massimo di spesa consentito pari a 136mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.