È nulla la notifica della cartella a casa del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società
n merito alla disciplina dettata per le notifiche delle cartelle di pagamento, la Corte di Cassazione prevede che l’inesistenza è configurabile esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- totale mancanza materiale dell’atto;
- viene posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione.
Tutte le altre ipotesi di difformità dal modello legale – tra cui i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione – dovranno ricadere nella categoria della nullità, sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo.
In applicazione di tale principio, i giudici di legittimità hanno ritenuto nulla (e quindi sanabile attraverso la tempestiva impugnazione dell’atto) la notifica della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società (Cass., sez. V trib., sentenza 28 ottobre 2016, n. 21865).
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 12 luglio 2018, n. 24508 , depositata lo scorso 5 ottobre.