Sono deducibili, in quanto inerenti, i costi derivanti dal riconoscimento di un bonus a favore di una determinata categoria di clienti in presenza di un rischio significativo di estinzione del rapporto (stante la maggiore onerosità del servizio in relazione alla tipologia di cliente) e le modalità di riconoscimento dell’incentivo (ossia, un bonus non rimborsabile e condizionato al rinnovo annuale mediante pagamento della quota): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 15 marzo 2022, n. 115. Tali costi, infatti, sono idonei a produrre potenzialmente effetti in termini di maggiori ricavi caratteristici. Le stesse considerazioni valgono ai fini Irap.
Al riguardo si ricorda che:
- in sede di verifica del requisito dell’inerenza occorre analizzare in concreto il collegamento delle spese con l’attività esercitata dall’impresa, le sue dimensioni e le sue esigenze promozionali. A tal fine, spetta al contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, nonché la valutazione dei requisiti dell’inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi ed altri proventi;
- il requisito dell’inerenza rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della possibilità di dedurre in tutto o in parte componenti negative di reddito, considerate le norme del Tuir che subordinano, limitano o rinviano la deducibilità delle componenti negative. Sotto questo profilo, si pensi ad esempio alla disciplina delle spese di rappresentanza ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Tuir, la cui deducibilità è commisurata in percentuale all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa.