È “incongruo” il reddito che si discosta oltre il 25-30% da quello considerato dagli studi di settore
In materia di accertamento tramite studi di settore, presso la giurisprudenza di legittimità si è consolidato un orientamento secondo il quale dev’essere considerato incongruo il reddito che si discosta oltre il 25-30 per cento da quello considerato dagli stessi studi. Detta incongruenza può essere fondata su taluni elementi oggettivi, quali il costo dei materiali impiegati, il costo per la produzione, le spese per l’acquisto dei servizi e le spese per lavoro dipendente.
Qualora la differenza tra i due redditi risulti superiore, al contribuente è comunque riconosciuta la possibilità di presentare osservazioni e giustificazioni, sia in sede di contraddittorio sia in sede contenziosa.
Competenti a valutare tali ragioni sono le Commissioni tributarie provinciali e regionali, restando esclusa la loro censurabilità in sede di legittimità. I principi che precedono sono stati confermati da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10 aprile 2019, n. 24023 , depositata lo scorso 26 settembre.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. 600/1973, quando uno studio di settore è falsato, è possibile l’accertamento induttivo puro, previa dimostrazione di tale circostanza da parte degli organi accertatori. Il Fisco può infatti determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni “prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: (…) d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione”.