È impugnabile il preavviso di fermo amministrativo
Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 luglio 2021, n. 29447, depositata lo scorso 21 ottobre.
I giudici di legittimità hanno ripreso una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. 11 maggio 2009, n. 10672), le quali, nell’evidenziare che il preavviso “è sostanzialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo”, hanno chiarito che “il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non costituisce un ostacolo, in quanto, secondo un principio già affermato da questa Corte (…), l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001”.
Di conseguenza, deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse – ex art. 100 del codice di procedura civile – a chiarire la sua posizione in ordine alla stessa.