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E-fatture ed esterometro: l’Agenzia illustra le modifiche apportate all’XML

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024), con la quale fornisce istruzioni circa:

  • la corretta compilazione della sezione “Altri Dati Gestionali” da parte delle imprese agricole che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/72
  • le modalità di rettifica (in presenza dei requisiti di legge) delle “comunicazioni” trasmesse via SdI, con i file caratterizzati da alcuni particolari codici “Tipo Documento”. 

In particolare, viene spiegato che:

  • il soggetto passivo che abbia necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, dovrà predisporre un file XML con codice TD04 (o TD08 in caso di  nota di credito “semplificata”), indicando l’imponibile e la relativa imposta o la natura dell’operazione nei casi in cui non sia applicabile l’IVA.
  • Chi vuole effettuare una rettifica in aumento ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, dovrà trasmettere via SdI un documento con codice TD05 (o TD09, per la nota di debito “semplificata”).
  • Per le note di credito finalizzate a rettificare una fattura in cui non è indicata l’IVA in quanto l’operazione è soggetta a inversione contabile e debitore è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota ricevuta con il valore dell’imposta, utilizzando la medesima tipologia di documento (TD16, TD17, TD18 o TD19) trasmessa al SdI per integrare la prima fattura ricevuta, “indicando gli importi con segno negativo”. In tale circostanza non deve essere utilizzato il documento TD04.
  • L’Agenzia delle Entrate, nella versione nuova della Guida chiarisce che un’analoga modalità può essere adottata per la rettifica, in diminuzione, di un precedente documento trasmesso con le tipologie TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da deposito IVA), TD23 (estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 comma 9-bis1 del D.Lgs. n. 471/97). Qualora si proceda alla rettifica con queste modalità, il documento trasmesso assumerà “in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.
  • Per le note di debito, va seguita la stessa procedura: il file rettificativo riporterà lo stesso codice di quello oggetto di modifica e valori positivi. Ad esempio, se è stata emessa una fattura per la cessione di un bene ammortizzabile (codice TD26) per un importo superiore a quello pattuito con il cessionario, il cedente potrebbe inviare un altro file con codice TD26 nel quale siano indicati con segno negativo gli importi da rettificare; tale procedura è utile se si deve rettificare in aumento o in diminuzione l’autofattura per regolarizzazione (TD20) o quella per splafonamento (TD21).
  • codici TD04 o TD08, così come il TD05 o il TD09 per le note di debito, dovranno invece essere necessariamente adoperati in caso di variazione di fatture trasmesse di tipo TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa).
  • Il campo “Dati Fatture Collegate” e i codici TD16, TD17, TD18 o TD19 – Nel caso dell’inversione contabile interna, il soggetto passivo può ancora integrare manualmente la fattura ricevuta, nel caso in cui si sia scelta la modalità elettronica e sia necessario rettificare il documento integrato secondo le modalità evidenziate; nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:
    • numero, data e identificativo SdI (“IdSdI”) della nota di credito emessa dal cedente o prestatore, qualora la rettifica si sia resa necessaria a seguito di variazione operata da quest’ultimo;
    • numero, data e IdSdI del precedente file TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell’integrazione commesso dal cessionario o committente.

Qualora sia stata modificata una comunicazione da esterometro, effettuata con codici TD17, TD18 e TD19, la rettifica “incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Quindi, il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

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