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E-fattura per i carburanti, da oggi il decreto in Parlamento

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Inizia oggi presso la Commissione Finanze del Senato l’esame (in sede referente) del disegno di legge A.S. 542, di conversione del D.L. 28 giugno 2018, n. 79. Il provvedimento dispone il rinvio di sei mesi – e quindi al 1° gennaio 2019 – dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, uniformandolo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

Ne consegue che fino alla fine dell’anno si potrà continuare ad utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi nella dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno e la detrazione dell’Iva.

Rimane comunque l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi, di pagare gli acquisti di carburante mediante strumenti tracciabili diversi dal contante, come previsto dal Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.

Nessuna proroga, invece, per quanto attiene agli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la cui entrata in vigore è prevista dal prossimo 1° luglio.

Le stesse considerazioni valgono per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione – anch’esso in vigore dal 1° luglio 2018 – le cui regole tecniche sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni ai soggetti Iva di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, è stato introdotto dall’art. 1, comma 917, lettera a), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con effetto dal 1° luglio 2018 (termine ora prorogato – come si è detto – al 1° gennaio 2019);
  2. con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni importanti aspetti connessi alla nuova disciplina;
  3. le spese relative all’acquisto di carburanti per motori saranno deducibili (ai fini della tassazione diretta) e detraibili (Iva) soltanto se vengono utilizzati determinati mezzi di pagamento: a tal fine si rinvia a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il citato Provvedimento direttoriale n. 73203/2018;
  4. in particolare, oltre alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente.

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