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E-fattura obbligatoria, ma non per la società extra-Ue

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Il soggetto non residente non deve istituire il registro “carico-scarico” esclusivamente per annotare le movimentazioni della merce inviata da un Paese Ue in Italia e poi rivenduta ad un’altra società extra-Ue.

Con la risposta n. 575 del 25 novembre 2022 , l’Agenzia ricorda che dal 2019 sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite SDI, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori Iva. Detto adempimento, quindi, non è previsto per il soggetto non residente, il quale non ha obbligo di accreditarsi al Sid.

La società interpellante, avente sede legale in un Paese extra-Ue ed identificata in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, acquista sul mercato quadri elettrici da montare su impianti meccanici da realizzare in Italia e spedire successivamente ad una società stabilita in altro Stato Ue. Quest’ultima società invia i beni direttamente in Italia a una società residente e incaricata della realizzazione della parte meccanica dell’impianto e dell’assemblaggio dei quadri elettrici. Il contribuente istante vende detta componente elettrica ad altra società, avente sede in un Paese extra-Ue. Tale operazione si svolgerà per il tramite dei rappresentanti fiscali in Italia dell’istante e della compagine acquirente. Una volta che la società incaricata delle lavorazioni terminerà l’incarico, anch’essa venderà le componenti meccaniche alla società extra-Ue e spedirà l’impianto presso una società stabilita in un paese Ue dove l’impianto completo sarà installato e collaudato. L’operazione si concluderà con la cessione del predetto impianto a quest’ultima società da parte della società extra-Ue.

L’interpellante chiede, quindi, chiarimenti circa le operazioni di fatturazione tra i rappresentanti fiscali in Italia delle due società extra-Ue (istante ed acquirente) e le relative operazioni di scarico e carico dei registri previsti dall’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993.

L’Agenzia ricorda che qualora i soggetti passivi siano stabiliti in uno Stato extra-Ue, l’art. 17 D.L. n. 331/1993 prevede, al comma 3, che gli obblighi e diritti sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’art. 35­-ter, otramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’art. 1, comma 4, DP.R. n. 441/1997.
Pertanto, a seguito della predetta cessione, l’interpellante deve emettere, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, fattura nei confronti della società acquirente la quale, mediante il suo rappresentante fiscale in Italia, deve provvedere all’assolvimento del tributo addebitatole dalla società cedente. Circa le modalità di fatturazione della predetta operazione, l’Agenzia ricorda che, dal 2019, sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di interscambio, per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia e di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori Iva. Tale adempimento non è previsto per il soggetto non residente, che non ha l’obbligo di accreditarsi al Sistema di interscambio, vista l’inapplicabilità delle richiamate regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

soggetti passivi non stabiliti nello Stato ma ivi identificati continuano ad essere esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica. Il rappresentante fiscale della società istante può, quindi, fatturare la vendita di quadri elettrici al rappresentante fiscale della società acquirente extra-Ue, mediante l’emissione di fattura non elettronica.

Con riferimento, infine, alla compilazione del registro previsto dall’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, detta prescrizione riguarda i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della (ex) Cee o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’art. 38, comma 5, lettera a), D.L. n. 331/1993. Si tratta, precisa la disposizione richiamata, delle operazioni consistenti nell’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali. Tali operazioni, quindi, non costituiscono ”acquisti intracomunitari”, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza.

L’esplicito richiamo ai titoli non traslativi, spiega l’Agenzia, comporta che il registro ”di carico e scarico” deve essere istituito per le movimentazioni intracomunitarie di beni in conto lavorazione e destinati ad essere reinviati al committente al termine delle operazioni di perfezionamento e/o manipolazioni usuali. La tenuta del registro in esame risulta indispensabile per evitare che beni inviati ”temporaneamente” in altro Stato membro ed in assenza di un titolo traslativo della proprietà restino in tale Stato eludendo gli adempimenti prescritti dalla normativa Iva sugli scambi unionali (artt. 38 e ss. D.L. n. 331/1993).

L’istante non è tenuta a istituire il registro di cui all’art. 50, comma 5, D.L. n. 331/1993, al solo fine di annotarvi le movimentazioni della merce inviata da un Paese Ue in Italia con un titolo traslativo della proprietà e successivamente rivenduti dall’istante ad un’altra società extra-Ue, per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali in Italia.

La circostanza che tali componenti elettrici sono destinati a essere assemblati sull’impianto meccanico realizzato dalla società stabilita in Italia e incaricata delle lavorazioni, non incide sul titolo traslativo della proprietà sui beni predetti avvenuto a seguito dell’acquisto intracomunitario effettuato dalla società istante.

Risposta n. 575_2022

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