E-commerce intraUe, nuove regole dal 1° luglio 2021
È stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che recepisce le nuove regole Iva sul commercio elettronico intracomunitario, previste dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455/2017 (modificativa delle Direttive n. 2006/112/CE e n. 2009/132/CE).
In particolare, si dispone quanto segue:
- vengono ridotti gli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro: in tal caso, in particolare, la prestazione Iva resta imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione;
- nella fase di riscossione dell’Iva si prevede il coinvolgimento dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’Unione europea;
- le nuove regole entreranno in vigore il 1° luglio 2021.
Si ricorda che con la Nota 4 febbraio 2021, n. 37837/Ru , l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva sollecitato gli operatori dell’e-commerce “ad una particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l’effettivo beneficiario”.
In particolare, si invitavano “tali operatori a non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana e, in ogni caso, ad evidenziare con la maggior trasparenza possibile quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali sono invece le spese relative ai servizi per la spedizione prestati dagli intermediari privati”.
Il documento sottolineava inoltre “la necessità di distinguere le voci di spesa sostenute per i dazi da quelle per l’IVA ed altri eventuali oneri fiscali”.