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E-commerce, indicazioni procedurali dalle Dogane

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Con la circolare 3 maggio 2022, n. 15/2022, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle procedure di sdoganamento di beni di modico valore nell’ambito del “Pacchetto Iva commercio elettronico”.

Il documento segue l’emanazione della circolare 30 giugno 2021, n. 26/2021, con la quale furono dettate norme in merito alle novità introdotte in materia a decorrere dal 1° luglio 2021.

In linea generale, è prevista la possibilità di dichiarare con tracciato H7:

  1. le spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione ai sensi dell’art. 23, par. 1, del Reg. (CE) n. 1186/2009, ad eccezione delle merci di cui all’art. 24 del medesimo Regolamento, quali prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco;
  2. le spedizioni inviate da un privato a privato Consumer to Consumer (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione, ai sensi dell’art. 25, par. 1, del citato Reg. (CE) n. 1186/2009, entro i limiti quantitativi di cui all’art. 27 del medesimo Regolamento.

Con la richiamata circolare n. 15/2022, è stato inoltre chiarito quanto segue:

  1. la dichiarazione doganale con tracciato H7 può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni di cui all’art. 170 del Reg. (UE) 952/2013 (Codice doganale Unionale – CDU);
  2. l’importatore è la persona (fisica o giuridica) destinatario/acquirente della merce;
  3. il dichiarante è la persona che presenta la dichiarazione in Dogana; egli coincide con la figura dell’importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario, come un corriere espresso, un operatore postale, rappresentante doganale o simili che agisce in rappresentanza dell’importatore;
  4. il rappresentante doganale è qualsiasi persona nominata da un’altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.
    Il rappresentante può agire in qualità di rappresentante diretto o indiretto; in caso di rappresentanza diretta agisce in nome e per conto della persona rappresentata, mentre in caso di rappresentanza indiretta, agisce in nome proprio ma per conto della persona rappresentata.

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