È causa di “forza maggiore” l’occupazione da parte del venditore dell’abitazione destinata a prima casa
L’occupazione dell’abitazione da parte del venditore che impedisce all’acquirente il trasferimento nei termini della residenza nella “prima casa” nonostante l’ingiunzione del giudice di rilasciare l’abitazione, costituisce forza maggiore sopravvenuta e non prevedibile, opponibile all’Agenzia delle Entrate che richiede, con avviso di liquidazione, la maggiore imposta di registro derivante dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 11 marzo 2021, n. 1443 , riportata sul sito della Giustizia Tributaria.
I giudici laziali hanno ricordato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 2527/14, 7764/14 e 14413/13), per conservare i benefici fiscali sulla prima casa non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge; i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa non di lusso spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza.
Tuttavia – hanno affermato gli Ermellini – il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. n. 12404/19)