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È antieconomica l’operazione che contrasta con il principio di ragionevolezza

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Per la Corte di Cassazione, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione. In tal caso, la Commissione tributaria non può limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al Fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con il conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità. Il principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 12 febbraio 2020, n. 10728, depositata lo scorso 5 giugno (in linea con Cass. 25 ottobre 2017, n. 25257).

Con l’ordinanza 14 maggio 2020, n. 8925, i giudici di legittimità affermarono che non è convincente la tesi secondo la quale un’impresa continua la sua attività, con redditi praticamente azzerati (nella fattispecie, 178 euro), pur continuando ad erogare spese per lavoro dipendente per un importo considerevolmente superiore (nella fattispecie, 40.990 euro), al fine esclusivo di consentire al coniuge di maturare la pensione minima. Neppure è plausibile che l’imprenditore porti avanti una attività in pareggio di bilancio, attingendo quindi per il suo sostentamento alla propria pensione e alla titolarità di redditi immobiliari. Nell’occasione, i giudici di legittimità avevano ribadito il principio secondo cui l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (in tal senso si segnalano Cass. 30 ottobre 2018, n. 27552, che evidenzia l’abnormità della percentuale di ricarico; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25257, e 18 maggio 2012, n. 7871).

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