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Dogane: esportazioni e importazioni con nuovi obblighi dichiarativi

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L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare 2/DF/2023 del 1° febbraio 2023 ha integrato alcune regole e istruzioni di dettaglio rispetto alle norme contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione Europea del 29 novembre 2022. In sostanza, per i prodotti che saranno oggetto:

  • di importazione
  • o esportazione

gli operatori devono adempiere a nuovi obblighi dichiarativi.

Inoltre:

  • in caso di operazioni che hanno ad oggetto beni d’origine preferenziale della Convenzione PEM (Regione Panaeuromediterranea),
  • possono usufruire anche retroattivamente dal 1° settembre 2021 del regime transitorio, contenuto nel nuovo accordo non ancora ratificato da tutti i Paesi interessati.

Dal punto di vista dichiarativo:

  • il titolare di un’informazione vincolante d’origine (IVO)
  • o il soggetto che opera per suo conto deve, nel momento dell’assolvimento delle formalità d’importazione o di esportazione, indicare all’interno della relativa dichiarazione doganale il numero di riferimento della decisione.

La novità sta nel fatto che questo obbligo che era in precedenza previsto esclusivamente per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) viene ora esteso anche alle IVO. L’obiettivo è quello di monitorare in modo più efficace l’utilizzo che l’importatore fa delle singole IVO adottate. La circolare specifica le modalità di inserimento dell’informazione :

  • nel tracciato del dataset (messaggi H) in importazione
  • o nel tracciato della dichiarazione di esportazione (messaggio ET).

Ad esempio, in una dichiarazione di esportazione:

  • l’informazione deve essere inserita nella casella 44 con il codice C627 – “BOI – Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)”
  • e nei sottocampi con l’indicazione del:
    • Paese di emissione,
    • dell’anno di emissione
    • e dell’identificativo dei documenti presentati.

Per quanto riguarda la Convenzione PEM (Regione Panaeuromediterranea), il legislatore ha introdotto una serie di semplificazioni per anticipare le nuove regole più flessibili previste dalla convenzione.

In particolare, dal 1° settembre 2021, con l’entrata in vigore dei 13 protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritte dall’UE e dai contraenti la convenzione PEM:

  • gli operatori possono ottenere il rilascio di un certificato di circolazione
  • o compilare una dichiarazione d’origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore.

Ad esempio durante la compilazione di una dichiarazione d’origine, il fornitore deve specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM o il regime transitorio.

La decorrenza di entrata in vigore del regolamento UE 2022/2334 era il 20 dicembre 2022 . Tuttavia, le nuove regole collegate con la convenzione PEM entrano in vigore retroattivamente dal 1° settembre 2021. Gli operatori possono dunque utilizzare le dichiarazioni rilasciate dal fornitore prima dell’entrata in vigore del regolamento per le scorte di materiali costituite dopo il 1° settembre 2021.

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