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Documenti reddituali dei coniugi, il Consiglio di Stato acconsente all’accesso difensivo

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Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti acquisiti dall’Amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241: lo ha affermato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 25 settembre 2020, n. 19/2020.

Nella pronuncia in commento è stato inoltre precisato quanto segue:

  1. l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione nel processo civile, ai sensi degli articoli 210211 e 213 del codice di procedura civile;
  2. l’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia.

Con il Provvedimento direttoriale 4 agosto 2020, n. 280693/2020, erano stati dettati i criteri e le modalità per l’esercizio dei diritti di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento, in particolare, si riferisce ai seguenti diritti:

  1. accesso documentale;
  2. accesso civico semplice;
  3. accesso civico generalizzato.

Relativamente all’accesso documentale, veniva disposto che – ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge 241/1990 – sono sottratti all’accesso, tra l’altro, i documenti dei procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano. Si tratta ad esempio (fino alla conclusione degli stessi) di:

  1. atti preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi;
  2. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’emissione dell’autorizzazione all’esecuzione delle indagini finanziarie;
  3. segnalazioni in forma anonima e non anonima utilizzate come fonti di innesco per attività di controllo;
  4. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie;
  5. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus e la cancellazione dalla stessa;
  6. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di autorizzazione alla stampa di documenti fiscali e relative revoche;
  7. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di autorizzazione alla gestione di depositi Iva;
  8. atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’adozione di provvedimenti di trasferimento del domicilio fiscale.

È inoltre sottratta all’accesso documentale la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa.

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