Divise tra giudice ordinario e tributario le controversie sui diritti di proprietà di terreni
Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati o tra privati e P.A. aventi ad oggetto l’esistenza e l’estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori. Tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario ai sensi dell’art. 2, comma 2, dei D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 19 febbraio 2020, n. 22028, depositata lo scorso 13 ottobre.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A. che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tale conclusione è in linea con l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23 luglio 2018, n. 19524).