Divieto per il dominus di chiedere il prolungamento del tirocinio svolto “a distanza”
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È fatto divieto al dominus di chiedere il prolungamento del tirocinio in ragione della considerazione che l’avvenuta effettuazione dello stesso secondo modalità a distanza “non è stata esaustiva”: lo ha precisato il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con il Pronto Ordini 3 giugno 2020, n. 60/2020.
Nel documento si sottolinea tra l’altro che:
- “La possibilità per i tirocinanti di poter svolgere il tirocinio secondo modalità a distanza è resa necessaria dall’emergenza sanitaria in corso a causa della quale non deve essere pregiudicata la possibilità di continuare a svolgere il tirocinio necessario per l’accesso all’esame di abilitazione”;
- tale possibilità è stata inoltre espressamente affermata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il D.M. 24 aprile 2020, n. 38 (Informativa Cndcec n. 38/2020).
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