Distribuzione di utili, anche pregressi, deliberati nel 2023: tassazione al 26%
Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha equiparato la tassazione:
- degli utili da partecipazioni qualificate in soggetti Ires percepiti da persone fisiche private
- con quella prevista per gli utili da partecipazioni non qualificate (ritenuta d’imposta del 26%).
Le modifiche si applicano:
- in generale: ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
- in deroga (regime transitorio): la previgente disciplina continua ad applicarsi per gli utili (anche esteri) derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017:
- la cui distribuzione venga deliberata nel periodo dal 1° gennaio 2018 ed entro il 31 dicembre 2022
- anche qualora l’erogazione del dividendo avvenga dal 2023 (principio di diritto n. 3 del 2022, che ha superato il precedente diverso orientamento dell’interpello n. 454/2022).
L’art. 1 D.M. 26 maggio 2017 dispone una presunzione assoluta (non vincibile con la delibera assembleare) di prioritaria distribuzione di utili formatisi in periodi più remoti; in particolare si considerano distribuiti:
- prima quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (imponibili per il 40% per i soci qualificati),
- poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili per il 49,72% per i soci qualificati).
Nulla è disposto per gli utili prodotti nel 2017 (imponibili per il 58,14% per i soci qualificati); si ritiene, nel regime transitorio, comunque preferibile estenderne la priorità, rispetto agli utili prodotti dal 2018 in poi.
Dagli utili dell’esercizio 2018 in poi non vi è più ragione di distinguere a quali riserve si attinge.
Infine, l’orientamento prevalente esclude la presunzione per la distribuzione dell’utile d’esercizio (che si applicherebbe, dunque, alle sole distribuzioni riserve pregresse di utili).
Le percentuali sopra indicate si applicano in relazione a partecipazioni:
- qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa e da società semplici;
- qualificate/non qualificate detenute da imprese individuali/società di persone.
CORRESPONSIONE DI UTILI DA SRL / SPA |
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SOCIO PERCETTORE |
PARTECIPAZIONE |
% UTILE TASSATO |
TASSAZ. DIVIDENDI |
RILASCIO CUPE |
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Persona fisica non imprenditore |
Non qualificata |
100% |
Ritenuta d’imp. 26% |
NO |
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Qualificata |
40% utili fino al 2007 49,72% utili fino al 2016 58,14% utili 2017 |
Tassaz. in dichiarazione |
Sì |
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Utili dal 2018: 100% |
Ritenuta d’imp. 26% |
No |
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Impresa individuale e società di persone |
Non qualificata |
40% utili fino al 2007 49,72% utili fino al 2016 58,14% utili dal 2017 in poi |
Tassazione come componente del reddito d’impresa |
Sì |
|
Qualificata |
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Società di capitali |
Non qualificata |
5% |
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Qualificata |
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Enti non commerciali |
Non qualificata |
77,74% utili fino al 2016 100% utili dal 2017 in poi |
Tassaz. in dichiarazione |
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Qualificata |
|||||
CORRESPONSIONE DI UTILI DA SRL TRASPARENTE |
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SOCIO PERCETTORE |
PARTECIPAZIONE |
% UTILE TASSATO |
TASSAZ. DIVIDENDI |
RILASCIO CUPE |
|
Qualsiasi |
Qualsiasi |
100% per traspar. |
Tassaz. in dichiaraz. |
SI |
UTILI PERCEPITI DA PERSONE FISICHE – REGIME TRANSITORIO |
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Utile dell’esercizio |
Anno delibera di distrib. |
Regime |
fino al 2007 |
Fino al 31 dicembre 2022 |
Imponibile 40,00% |
Dal 1° gennaio 2023 |
Ritenuta 26% |
|
dal 2008 al 2016 |
Fino al 31 dicembre 2022 |
Imp. 49,72% |
Dal 1° gennaio 2023 |
Ritenuta 26% |
|
Nel 2017 |
Fino al 31 dicembre 2022 |
Imp. 58,14% |
Dal 1° gennaio 2023 |
Ritenuta 26% |
|
Nel 2018 |
Dal 2018 |
Ritenuta 26% |