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Distribuzione degli utili: registrazione entro 30 giorni

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In base all’art. 13 del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall’art. 17 , comma 3-bis, entro trenta giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all’estero.

Con effetti dal 2022, il termine di registrazione è stato infatti portato da venti a 30 giorni.

Soggiace a tale termine anche la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate del verbale di distribuzione dell’utile dell’esercizio o, comunque, dell’utile degli esercizi precedenti prima destinato a riserva.  Se la distribuzione degli utili è stata deliberata in sede di approvazione del bilancio, il relativo verbale deve essere registrato, presso l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, prima di essere depositato presso il registro delle imprese.

La deliberazione circa la distribuzione degli utili può comunque essere assunta anche in un momento successivo a quello di approvazione del bilancio.

La registrazione del verbale di distribuzione dell’utile dell’esercizio presso l’Agenzia delle Entrate a ogni modo deve essere effettuata e richiede il versamento in F24, dell’imposta di registro, in misura fissa di 200 euro (codice tributo 1550).

A livello di documentazione, l’adempimento richiede la presentazione del modello 69 “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi” nonché:

  • 2 copie del verbale di assemblea,
  • con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
  • la ricevuta del versamento di 200 euro dell’imposta di registro.

In caso di tardiva registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate (vale a dire oltre il termine di 30 giorni dall’assemblea) si applica la sanzione prevista dall’art. 69, D.P.R. n. 131/1986, del 120% fino ad un massimo del 240% dell’imposta di registro dovuta (200,00 euro): se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro.

È ammesso il ricorso al ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per concludere,  in calce al verbale dell’assemblea con cui è stata deliberata la distribuzione dell’utile d’esercizio dovrà essere apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta registrazione (con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente) utilizzando l’apposita dicitura:

“Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ……………. in data ……… al n ….” oppure “In corso di registrazione” (*).

(*) Se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione).

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