Dispositivi ortodontici: le condizioni per applicare l’Iva con l’aliquota agevolata
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Con la Risposta 3 luglio 2019, n. 223, l’Agenzia delle Entrate che al dispositivo medico ortodontico munito di batteria ricaricabile, la cui unica funzione sia quella di favorire, tramite di continue micro-vibrazioni, il corretto allineamento dei denti in caso di gravi malformazioni, non sono applicabili né il numero 30), né il numero 33), della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- ai sensi del citato numero 30), è applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento alle cessioni “degli apparecchi di ortopedia; oggetti e apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”; a tal fine, la norma rinvia alla voce doganale 90.19;
- la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente (Risoluzione Agenzia delle Entrate 8 maggio 2015, n. 46/E);
- i prodotti classificati alla voce doganale 90.19, non possono di per sé essere ricondotti nell’ambito del numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva;
- il dispositivo in esame non può rientrare neppure nel numero 33) della medesima Tabella. In merito a tale aspetto, infatti, l’Agenzia richiama la Risoluzione 3 agosto 2015, n. 72/E, secondo cui “prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, il punto 33) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di dispositivi che costituiscano “parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati” agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30)”.
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