Dispositivi medici: IVA al 4%
Con la Risposta all’istanza di interpello 23 luglio 2021, n. 504, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle agevolazioni IVA previste dal n. 33) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, è stato precisato che l’aliquota IVA del 4 per cento può essere applicata alla cessione dei “dispositivi medici” rientranti nella previsione del citato n. 33), purché la destinazione sanitaria sia in concreto realizzata (in tal senso si richiama la Risoluzione 12 marzo 2007, n. 45/E).
Al riguardo, in passato l’Agenzia aveva chiarito che, “prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, il punto 33) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di dispositivi che costituiscano ‘parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati’ agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30)” (Risoluzione 3 agosto 2015, n. 72/E, richiamata dalla Risposta 3 luglio 2019, n. 223).
Ai sensi del citato numero 30), inoltre, è applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni “degli apparecchi di ortopedia; oggetti e apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”; a tal fine, la norma rinvia alla voce doganale 90.19.