Dispositivi medici anti-Covid: regime Iva agevolato esteso ai beni accessori
Ai sensi dell’art. 124 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), si applica l’aliquota Iva del 5 per cento alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (viene in tal senso modificata la Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 633/72). Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni erano esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 gennaio 2021, n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nel citato regime agevolato anche i beni accessori dei prodotti per i quali esso è disposto; nel caso di esaminato coprisonda per termometri timpanici, sensori per ossimetria cerebrale e somatica e sensori a dito per pulsossimetri, costituiscono beni accessori a quelli principali cui si riferiscono.
Secondo l’Agenzia, infatti, sebbene i beni non siano espressamente indicati nell’elenco dei dispositivi che possono usufruire del regime agevolato, questi vi rientrano perché indispensabili al buon funzionamento dei beni principali. In particolare, perché un’operazione possa essere qualificata come accessoria ai fini Iva è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
- deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
- deve essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.
A tal fine rilevano:
- l’art. 12 del D.P.R. 633/72;
- le sentenze della Corte di Giustizia Ue 18 gennaio 2018, causa C-463/16, 25 febbraio 1999 causa C-349/96, 19 luglio 2012, causa C-44/11, 16 aprile 2015, causa C-42/14, 8 dicembre 2016, causa C-208/15;
- le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 337, 3 ottobre 2008, n. 367/E, e 15 luglio 2002, n. 230/E;
- la Risposta all’istanza di interpello 3 giugno 2020, n. 163.
Con la Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, paragrafo 2.13, inoltre, l’Agenzia chiarì che il medesimo trattamento previsto dall’art. 124 del decreto “Rilancio” spetta anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dalla medesima norma”. In materia si ricorda quanto segue:
- il regime Iva agevolato si applica a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione. Non rileva neppure la circostanza che la cessione sia avvenuta a titolo gratuito;
- anche se non è obbligatorio, la richiamata Circolare n. 26/E/2020, ha precisato che – “per facilitare l’individuazione dell’esenzione in commento” – è possibile indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi della norma in esame che si tratta di “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure di “cessione esente ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020”;
- l’ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 124 e 125 in parte si sovrappongono; pertanto, nel caso in cui un’azienda acquisti mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’Inail, effettua l’operazione in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020 e usufruirà di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.