Disabili, Iva agevolata anche sul veicolo utilizzato per l’attività lavorativa
L’aliquota Iva agevolata del 4% prevista per l’acquisto degli autoveicoli da parte dei soggetti disabili spetta in funzione della situazione fisica del contribuente, a prescindere dall’utilizzo della vettura, per uso esclusivamente privato o per uso promiscuo, e quindi anche per lo svolgimento di eventuale attività lavorativa.
Ne deriva che il contribuente disabile, se in possesso della documentazione necessaria, può acquistare l’auto con la citata aliquota del 4 per cento chiedendo l’emissione della fattura con l’indicazione della propria partita Iva, in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° luglio 2021, n. 454.
Si ricorda che, ai sensi del n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, sono soggetti ad Iva con l’aliquota del 4 per cento, tra l’altro:
- gli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del Codice della Strada, di cilindrata fino a 2000 c.c. (benzina) e a 2800 c.c. (diesel), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- gli autoveicoli di cui sopra, di cilindrata fino a 2000 c.c. (benzina) e a 2800 c.c. (diesel), ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, oppure ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.