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Direttiva sulla due diligence di sostenibilità in Gazzetta ufficiale Ue

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La direttiva europea sulla sostenibilità delle filiere diventa legge. È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea, il 5 luglio 2024, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD, chiamata anche Supply chain act o direttiva (Ue) 2024/1760 del 13 giugno 2024.

Sotto il profilo temporale la nuova direttiva entrerà in vigore dal 25 luglio 2024 ed apre a enormi sfide per le grandi imprese in relazione al dovere di diligenza delle imprese al fine di identificare, prevenire, mitigare e porre fine ai danni ambientali e alle violazioni dei diritti umani lungo le loro catene del valore.

Sotto il profilo soggettivo, la CSDDD riguarda infatti le società che soddisfano una delle condizioni seguenti:

  • aver avuto in media più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio;
  • pur senza aver raggiunto i limiti di cui al punto precedente, essere la capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell’ultimo esercizio;
  • aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell’Unione in cambio di royalties con società terze indipendenti superiori a 22,5 milioni di euro nell’ultimo esercizio e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di euro nell’ultimo esercizio.

La direttiva si applica altresì alle società che sono costituite in conformità della normativa di un Paese terzo e che raggiungono le stesse soglie di fatturato sopra indicate nell’Ue.

Tutte le aziende dovranno integrare il dovere di diligenza nelle loro politiche, realizzare investimenti ad hoc, ottenere garanzie contrattuali dai partner, migliorare il loro piano aziendale o fornire sostegno ai partner commerciali di piccole e medie dimensioni per assicurarsi che rispettino i nuovi obblighi. Dovranno inoltre adottare un piano di transizione per allineare il loro modello di business alla soglia di 1,5 °C di riscaldamento globale fissata dall’accordo di Parigi.

Il compito degli Stati membri sarà invece quello di fornire alle aziende informazioni dettagliate nonché di istituire un’autorità di controllo incaricata a indagare e sanzionare il mancato rispetto delle norme. Secondo quanto previsto dalla direttiva, gli Stati membri dovranno prevedere almeno le seguenti sanzioni:

  • sanzioni pecuniarie
  • se una società non si conforma a una decisione che impone una sanzione pecuniaria entro il termine applicabile, una dichiarazione pubblica indicante la società responsabile della violazione e la natura della violazione.

Le eventuali sanzioni pecuniarie imposte si basano sul fatturato netto mondiale della società. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell’esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria.

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