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Digital tax: irrilevante la natura giuridica del fruitore del servizio

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Ai fini dell’imposta sui servizi digitali non rileva la qualificazione del committente, cioè del fruitore del servizio. Pertanto si può trattare di un soggetto economico come di un privato consumatore; ne deriva che l’imposta sui servizi digitali si applica anche ai servizi resi a consumatori finali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 marzo 2021, n. 3/E , contenente una serie di chiarimenti sulla Digital Service Tax, introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Si ricorda che il tributo non si applica ai seguenti servizi digitali:

  1. fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  2. fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  3. messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  4. messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire i sistemi dei regolamenti interbancari.

La circolare ricorda inoltre che il decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 5, comma 15) ha modificato i termini relativi al versamento annuale dell’imposta e alla presentazione della dichiarazione. A seguito di tali modifiche, i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta (art. 1, comma 42 , Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019), sono stati differiti:

  • al 16 maggio per il versamento dell’imposta;
  • al 30 giugno per la presentazione della relativa dichiarazione.

Tale differimento si applica anche in sede di prima applicazione della norma. Pertanto, il tributo dovuto per il 2020 potrà essere versato entro il 16 maggio 2021, mentre la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.

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