Dichiarazioni integrative, la Cassazione conferma i limiti alla retroattività del D.L. n. 193/2016
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dall’art. 5, primo comma, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di decadenza dell’amministrazione dal proprio potere di accertamento.
Per la Corte di Cassazione, tale modifica non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica; di conseguenza, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, dev’essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con la compensazione del credito eventualmente risultante. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di presentare un’istanza di rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge. Tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 28 giugno 2019, n. 17506 .
Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 2, ottavo comma, del D.P.R. n. 322/1998, le dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, attraverso la presentazione di una successiva dichiarazione, da presentare comunque entro i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Tra gli errori e le omissioni che possono essere corretti con la dichiarazione integrativa, sono compresi quelli che hanno determinato:
- un maggiore o un minore imponibile (o comunque un maggiore o un minore debito d’imposta);
- un maggiore o un minore credito.
La norma fa comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste.