Dichiarazioni d’intento: invalidazione e impossibilità di emissione
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Con Provvedimento 29 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i criteri e le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode ex art. 1, commi da 1079 a 1081, L. n. 178/2020.
In particolare, viene stabilito che:
- le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, derivanti dall’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private;
- sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti;
- le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Allo stesso tempo, l’Agenzia delle Entrate invia:
- al soggetto emittente una PEC che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni;
- al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una PEC che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata;
- in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è preclusa la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: a seguito dell’eventuale trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto.
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