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Dichiarazioni di successione, dal 1° gennaio obbligatorio il nuovo modello

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Per la presentazione della dichiarazione di successione, dal 1° gennaio sarà obbligatorio l’utilizzo il modello telematico approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2017, n. 305134: lo ha ricordato la stessa Agenzia sul proprio profilo Twitter.

Al riguardo si tenga presente quanto segue:

  1. il modello – che vale anche come domanda di voltura catastale – permette di ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica;
  2. per effetto delle ultime novità, è sufficiente pagare l’imposta di bollo e i tributi speciali per chiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione;
  3. l’attestazione, in formato pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto “glifo”), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd);
  4. fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare anche il modello cartaceo (Modello 4) – approvato con il D.M. 10 gennaio 1992– presentandolo al competente ufficio territoriale dell’Agenzia;
  5. sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:
    a. gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali;
    b. i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
    c. gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; d. gli amministratori dell’eredità;
    e. i curatori delle eredità giacenti;
    f. gli esecutori testamentari;
    g. i trustee;
  6. se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola;
  7. non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

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